La Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegalità dell’anatocismo praticato dopo il 2000 in assenza di una valida convenzione sottoscritta dal cliente
Con la sentenza n. 35104 del 29/11/2022 la Corte di Cassazione ha statuito, in relazione ad un rapporto di conto corrente acceso prima del 2000, che: <<in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Corte Cost., sent. n. 425 del 2000), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un’espressa e nuova pattuizione, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera>>.
Tale pronuncia è importante perché sono state smentite le ripetute sentenze dei Tribunali e delle Corti di Appello che considerano valido l’Anatocismo Bancario praticato dopo il 2000 sui conti correnti aperti in epoca precedente, ritenendo sufficiente a legalizzare detta pratica la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento alla novella del 2000 in tema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e/o la successiva comunicazione effettuata mediante l’invio dell’estratto conto trimestrale.
Si può, quindi, concludere che per i rapporti di conto corrente aperti prima del 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi effettuata dalla banca dopo il giugno 2000 è da ritenersi illegale in mancanza di una specifica convenzione sottoscritta dal correntista sul punto.









