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Caso di successo riguardante i finanziamenti concessi dalla Banca Popoare di Vicenza (fallita) ai clienti per l'acquisto dei di loro titoli azionari

Il Tribunale di Venezia, sez. Imprese, ha dichiarato la nullità degli acquisti dei titoli azionari della Banca Popolare di Vicenza e del relativo finanziamento concesso dalla medesima Banca, dichiarando, per l’effetto, dichiara che nulla è dovuto dall’investitore a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento.

Un noto imprenditore Veneto si è rivolto presso il mio studio esponendo di aver acquistato n. 20.794 titoli azionari della Banca Popolare di Vicenza al valore unitario di € 62,50, per un controvalore di € 1.299.625,00, interamente finanziati dalla medesima banca.

Il valore nominale di ciascuna azione, però, ha subito un’importante svalutazione causata dalla mancata quotazione in borsa della Banca Popolare di Vicenza, le cui azioni sono state poi acquistate dal fondo Atlante al prezzo unitario di appena € 0,10. L’imprenditore, quindi, ha rappresentato che da una parte il controvalore del suo portafoglio, composto per il 100% da azioni BPVI, è ad oggi pari ad € 2.079,40, mentre l’esposizione debitoria nei riguardi della medesima banca per i finanziamenti concessi è pari ad € 1.200.000,00.

È stata, pertanto, citata in giudizio la Banca Popolare di Vicenza avanti il Tribunale di Venezia, sez. Imprese, per ottenere l’annullamento dell’enarrato investimento finanziario e, per l’effetto, la dichiarazione che nulla è dovuto dal cliente nei riguardi della banca per i finanziamenti concessi. Detto processo, interrotto a causa dell’intervenuto il fallimento della Banca Popolare di Vicenza, è stato riassunto nei riguardi della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, la quale costituitasi in giudizio ha eccepito l’improcedibilità della domanda attorea in quanto finalizzata all’accertamento di un controcredito del mutuatario nei riguardi della medesima banca.

Il Tribunale, quindi, dopo aver dichiarato procedibili le domande tese alla dichiarazione di nullità dell’operazione finanziaria sopra descritta e quelle tese all’accertamento negativo del credito della banca, ha deciso la causa ritenendo nulli i negozi di acquisto di azioni e i collegati finanziamenti per violazione dell’art. 2358 c.c. che vieta alle società di accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni.

Sul punto, poi, il Tribunale ha chiarito che l’art. 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative, perché il nuovo TUB, introdotto con il d.lgs. n. 310/2004, all’art. 150 bis indica espressamente quali siano le norme del codice civile che non si applicano alle banche popolari, sicché si deve ritenere che il legislatore non ha ritenuto di escludere l’applicabilità alle popolari dell’art. 2358 c.c..

In conclusione, il Tribunale di Venezia ha accertato che nulla è dovuto dall’imprenditore a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento di € 1.300.000,00 del 31/10/2014, con condanna della Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. alla refusione delle spese e competenze di lite.

 

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