Caso di Successo riguardante la condanna di un Istituto di Credito in favore della correntista per € 350.510,62
La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna di un Istituto di Credito alla ripetizione in favore della correntista della somma di € 350.510,62 indebitamente incassata a titolo di interessi debitori, cms, interessi anatocistici e spese, ritenendo provata per fatti concludenti la natura affidata del conto corrente
Il Presidente di un Ente di formazione professionale si rivolgeva al mio studio per verificare la legittimità delle poste passive annotate in un conto corrente aperto negli anni ottanta e chiuso nel 2003. Si decideva, pertanto, di citare avanti il Tribunale di Roma il predetto Istituto di Credito per vederlo condannare alla ripetizione delle somme indebitamente incassate nel corso di tutto il rapporto di conto corrente.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della correntista condannando la banca alla ripetizione dell’importo di € 350.510,62, ricalcolando i rapporti dare-avere intercorsi tra le parti dall’apertura del conto corrente alla chiusura. Detta sentenza era impugnata dall’Istituto di Credito nella parte in cui era stata respinta l’eccezione di prescrizione del diritto attoreo con riferimento alle poste passive annotate fino al 1998.
Il gravame, però, era rigettato dalla Corte di Appello di Roma, la quale in sede motiva affermava:<< dal momento che le competenze dei conti anticipi confluivano sul conto corrente ordinario, è evidente che le rimesse operate dall’Ente correntista erano di natura ripristinatoria; al riguardo più volte il Supremo Collegio ha affermato che la sussistenza di un contratto di apertura di credito può essere provata per facta concludentia (Cass. sez.I 15 settembre 2006 n.19941 e 26 gennaio 2011 n.1834); nel caso in esame tali facta vanno individuati nel fatto incontroverso dell’addebito e nel pagamento delle competenze dei conti anticipi su quello ordinario, conti, quelli anticipi, che, in assenza di uno scoperto, non avrebbero potuto realizzare il fine per cui erano stati aperti; né, d'altro canto, la Banca ha dedotto che sul conto ordinario si fossero determinate scoperture non riferibili all’addebito delle competenze dei conti anticipi>>.
Pertanto, la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 4548/2017 cofermava la sentenza di primo grado, condannando altresì la banca alla refusione delle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio.









