Caso di successo riguardante la condanna di un Istituto Bancario alla restituzione di € 84.865,86 per interessi debitori, cms, interessi anatocistici e spese non dovute
Il Tribunale di Milano ha condannato un Istituto Bancario alla restituzione in favore della correntista della somma di € 84.865,86 indebitamente incassata nel corso di tutto il rapporto di conto corrente a titolo di interessi debitori, cms, interessi anatocistici e spese
Una nota società Lombarda leader nella produzione di serramenti blindati si rivolgeva al mio studio per verificare la correttezza delle annotazioni contabili eseguite su un conto corrente aperto nel 1991 e chiuso nel 2008 sulle quali erano state registrate le diverse linee di credito concesse dalla Banca alla Società correntista.
Si decideva, pertanto, di citare avanti il Tribunale di Milano il predetto Istituto di Credito per vederlo condannare alla ripetizione delle somme indebitamente incassate nel corso di tutto il rapporto di conto corrente. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda della correntista, ricalcolando i rapporti dare-avere intercorsi tra le parti dall’apertura del conto corrente alla chiusura.
Al riguardo, il Tribunale di Milano rigettava l’eccezione d’intervenuta prescrizione del diritto di credito preteso dalla correntista, dichiarando: <<la natura solutoria della rimessa a sostegno della prescrizione dei pagamenti dei singoli indebiti addebiti è parte dell’eccezione di prescrizione; pertanto, la banca avrebbe dovuto offrire prove a riscontro -ad esempio producendo gli estratti conto- e la prova del limite della apertura di credito. In mancanza gli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva, la natura solutoria della rimessa non può essere accertata; pertanto, tutte le poste sono state correttamente considerate ripristinatorie e quindi ripetibili>>.
Il Tribunale, quindi, con la sentenza n. 7019/2016 condannava la banca a pagare in favore della correntista la somma di € 84.865,86, oltre agli interessi ed al rimborso delle competenze e spese di lite.









